Garanzia auto usata: la chiarezza e la trasparenza per il consumatore …

La garanzia per le auto usate: facciamo chiarezza


Nel Codice del Consumo sono inserite tutte le norme relative alla garanzia nell’acquisto di prodotti di consumo: tuttavia sono ancora molti i problemi segnalati soprattutto per quanto riguarda l’acquisto di auto usate. Problemi legati soprattutto alla difficoltà di “far valere la garanzia” nel caso di difetti dopo l’acquisto di questo prodotto.
 Inoltre sempre più spesso, durante la vendita viene proposta una garanzia “aggiuntiva” a cui di norma i concessionari dicono di rivolgersi nel caso di difetti di conformità anche se questi dovrebbero essere coperti dalla garanzia di legge. In realtà ci vendono o ci “regalano”, un’assicurazione che in realtà copre il concessionario e non l’acquirente e che spesso ha condizioni molto peggiori di quanto non preveda la legge. Il primo e più importante consiglio, dunque è di verificare con cura prima dell’acquisto lo stato della nostra auto e di rivolgerci, in caso di difetto di conformità, sempre prima al concessionario che ci ha venduto l’auto, l’unica entità responsabile della nostra garanzia.

1. Garanzia legale sicuramente anche per auto usate:
La garanzia legale prevista per la vendita di beni di consumo si applica senza ombra di dubbio anche nel caso di acquisto di prodotti usati, in particolare proprio nel caso di auto usate, acquistate presso concessionari o rivenditori di auto!

2. La durata prevista per legge é di regola di 2 anni dall’acquisto. Contrattualmente può essere limitata ad un periodo comunque non inferiore ad un anno.
Il concessionario potrebbe anche offrirne una di durata più lunga, ma che dal secondo anno in poi potrebbe avere minori coperture di quelle previste per legge.

3. La garanzia è sempre dovuta ed è “irrinunciabile”: qualsiasi diverso accordo, limitazione od esclusione da parte del venditore è nullo!

4. La garanzia legale è gratuita: per essa non si deve pagare nulla!

5. Se i rivenditori vogliono offrire una diversa garanzia...questa può considerarsi solo come una garanzia ulteriore rispetto alla garanzia legale: quindi essa non può limitare i diritti del consumatore previsti dalla garanzia legale, ma può solo eventualmente ampliarli per il primo anno. Se il venditore vi garantisce cose in più rispetto alla garanzia legale, dietro pagamento però di un corrispettivo – ad es. di un premio assicurativo – vedete Voi se pagare o meno questo “surplus” per essere più garantiti, ma sappiate che non siete obbligati a farlo.

6. I primi sei mesi di garanzia: nei primi sei mesi dall’acquisto è il venditore che deve provare che il difetto non rientra nella garanzia. Esempio: avete acquistato un’auto usata con 130.000 km e poco dopo l’acquisto vi si rompe la cinghia di trasmissione. Secondo le indicazioni fornite dalla casa produttrice la cinghia originale doveva durare almeno fino a 100.000 km. In questo caso il venditore avrà compito facile nel dirvi che il difetto non è coperto da garanzia perché il difetto rientra “nell’usura normale” (vedi sotto) della parte.

7. Avete acquistato l’auto da una persona privata? Le norme del Codice del Consumo non riguardano la compravendita di auto usate fra privati. Per questo valgono le regole del Codice Civile (art. 1490 e segg.). L’auto vendutavi deve essere comunque priva di vizi occulti e non devono esservi taciute circostanze pregiudizievoli del vostro acquisto, ad esempio che si tratta di un’auto incidentata.

Attenzione dunque!

• Non qualsiasi problema o difetto al mezzo è automaticamente coperto dalla garanzia legale. Nel caso di auto usate bisogna considerare il particolare concetto di “usura del bene in relazione al tempo del pregresso utilizzo”;

• Facendo un esempio: un’auto che ha percorso 150.000 km sarà verosimilmente più usurata di un’auto con 50.000 o 60.000 km di vita. Della vita e del chilometraggio del mezzo bisognerà quindi tenerne debito conto quando si decide di acquistare un’auto usata! Nel caso di un’auto con 150.000 km il diritto alla riparazione o sostituzione gratuita di qualsiasi parte difettosa non sarà quindi così sicuro come nel caso di un’auto usata “più giovane” e comunque se un pezzo viene sostituito con un pezzo nuovo, a seconda della vetustà del mezzo, il maggior valore dovrà essere pagato.

• Se il concessionario sbandiera nei suoi locali la pubblicità del mezzo “usato garantito” ciò può far nascere nel consumatore la convinzione che vi sia stato un utilizzo normale oppure una recente revisione del bene usato: se poi il prodotto si rivela “non conforme” alle promesse fatte dal venditore con la pubblicità, il consumatore avrà ben diritto a rivendicare riparazioni o sostituzioni in garanzia e quindi gratuite delle parti difettose!

• Se il venditore vi assicura che l’usato “è garantito”, fatevi rilasciare una dichiarazione che vi copra dunque, almeno per il periodo di garanzia legale, da qualsiasi difetto futuro, indipendentemente dall’uso che è stato fatto in passato del mezzo!

• Qualsiasi difformità grave (es. la manomissione del contachilometri -che deve essere provata- oppure auto incidentata) o mancanza di qualità essenziale, conosciuta dal rivenditore e da questa taciutavi all’atto della vendita, vi dà diritto quanto meno alla sostituzione dell’auto ed eventualmente anche all’annullamento del contratto!

 

Cit.: https://www.centroconsumatori.tn.it/151d1411.html

Postato il 25 agosto

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