Fiscalità

LEGGE 104

Chi ne ha diritto

Possono usufruire delle agevolazioni:

  1. non vedenti e sordi
  2. persone con disabilità psichica o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento
  3. persone con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
  4. persone con ridotte o impedite capacità

I non vedenti sono le persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138/2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi.

Per quanto riguarda i sordi, invece, occorre far riferimento alla legge n. 381 del 26 maggio 1970 (circolare dell’Agenzia delle entrate n. 3/E del 2 marzo 2016), che all’art. 1, comma 2, recita testualmente “…si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva…”.

Le persone elencate ai punti 2 e 3 sono quelle che hanno la certificazione di disabilità grave (articolo 3, comma 3 della legge n. 104/1992), rilasciata con verbale dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/1992.

In particolare, le persone di cui al punto 3 sono quelle con disabilità grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della capacità di deambulazione.

Le persone indicate al punto 4 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”.

Solo per quest’ultima categoria, il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo.

Se la persona con disabilità è fiscalmente a carico di un familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro o a 4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni), può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa.

Per individuare il diritto alle agevolazioni fiscali e le condizioni per accedervi (adattamento dei veicoli, obbligatorio o meno) è strettamente necessario che dai verbali di “invalidità” o di “handicap” risulti l’espresso riferimento alle fattispecie previste dal legislatore.

I verbali di “invalidità” e di “handicap” hanno raggiunto una strutturazione consolidata che consente più agevolmente questa analisi grazie all’adozione di più omogenee definizioni.

Requisito medico legale richiesto

REQUISITO MEDICO LEGALE  

BENEFICIO

 

VERBALE

•    invalidità con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta

(Dpr n. 495/1992 – art. 381)

•    non vedenti (art. 12 Dpr n. 503/1996)

 

contrassegno invalidi

 

invalidità civile/ handicap/disabilità/cecità/ sordità

ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 legge n. 449/1997) benefici per veicoli con adattamento  

handicap

disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge n. 388/2000)  

benefici per veicoli senza adattamento

 

invalidità civile

invalidità con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputazione (art. 30, comma 7, legge 388/2000)  

benefici per veicoli senza adattamento

 

invalidità civile/ handicap/ disabilità

 

non vedenti (art. 50 della legge 342/2000)

benefici per veicoli senza adattamento invalidità civile/ handicap/ disabilità/cecità
 

sordità (art. 50 della legge 342/2000)

benefici per veicoli senza adattamento  

sordità

Per quali veicoli?

Le agevolazioni per il settore auto possono essere riferite, a seconda dei casi, ai seguenti veicoli:

 

autovetture (*)

Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente
 

 

autoveicoli per il trasporto promiscuo (*)

Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente
 

 

autoveicoli specifici (*)

Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
 

 

autocaravan (*) (**)

Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente
 

motocarrozzette

Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria
 

motoveicoli per trasporto promiscuo

Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente
 

 

motoveicoli per trasporti specifici

Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo

(*) per questi veicoli le agevolazioni spettano anche ai non vedenti e ai sordi (**) per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19% 

Non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle “minicar”, che possono essere condotte senza patente.

La detrazione spetta, inoltre, per l’acquisto di veicoli ibridi, modelli composti da due motori, uno termico e uno elettrico, che lavorano o alternati o combinati a seconda delle esigenze di potenza e di velocità. Per l’acquisto di tali veicoli è possibile beneficiare dell’aliquota Iva ridotta a condizione che la cilindrata del motore termico sia fino a 2.000 centimetri cubici, se lo stesso è alimentato a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.

La detrazione Irpef per i mezzi di locomozione 

Spese di acquisto

 Per l’acquisto dei mezzi di locomozione la persona con disabilità ha diritto a una detrazione dall’Irpef. Per mezzi di locomozione si intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi.

La detrazione è pari al 19% del costo sostenuto e va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.

La detrazione spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto). È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato viene cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione.

Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero.

In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.

Trascorsi almeno quattro anni dalla data dell’acquisto effettuato con le agevolazioni è possibile fruire nuovamente della detrazione per gli acquisti successivi, senza che sia necessario vendere il precedente veicolo.

Quando, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo: restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentire l’utilizzo del mezzo (per esempio, la pedana sollevatrice). Per tali spese si può comunque usufruire di un altro tipo di detrazione, sempre del 19%, prevista per gli altri mezzi necessari alla locomozione e al sollevamento della persona con disabilità, di cui si dirà più avanti.

La detrazione può essere usufruita per intero nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo.

Perdita dell’agevolazione

In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle stesse.

Questa disposizione non si applica quando la persona, a seguito di mutate necessità legate alla propria disabilità, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti. Tuttavia, non è agevolabile l’acquisto del veicolo, prima che siano trascorsi quattro anni dal precedente acquisto.

Non è tenuto alla restituzione del beneficio il soggetto che, avendo ricevuto in eredità un’auto che il genitore con disabilità aveva acquistato fruendo delle agevolazioni, decida di rivenderla prima che siano trascorsi i due anni richiesti dalla norma.

Spese per riparazioni

Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione Irpef spetta anche per quelle di riparazione del mezzo.

Sono esclusi, comunque, i costi di ordinaria manutenzione e i costi di esercizio (premio assicurativo, carburante, lubrificante).

Anche in questo caso la detrazione è riconosciuta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo sia le spese di manutenzione straordinaria dello stesso.

È possibile fruire della detrazione anche se il veicolo è acquistato e utilizzato all’estero da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia.

La documentazione comprovante l’acquisto del veicolo in lingua originale deve essere corredata da una traduzione in lingua italiana.

L’agevolazione Iva

È applicabile l’Iva al 4%, anziché al 22%, sull’acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a:

L’Iva ridotta al 4% è applicabile anche:

L’aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dalla persona con disabilità o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).

Restano esclusi dall’agevolazione, infatti, gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se specificamente destinati al trasporto di persone con disabilità).

L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto).

È possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione.

Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero.
Perdita dell’agevolazione

Se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni (22%) e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse (4%), tranne nel caso in cui la persona, in seguito a mutate necessità legate alla propria disabilità, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

Acquisto di veicoli in leasing

L’agevolazione dell’Iva ridotta al 4% è prevista anche per l’acquisto del veicolo in leasing, a condizione, però, che il contratto di leasing sia di tipo “traslativo”.

In sostanza, è indispensabile che dalle clausole contrattuali emerga la volontà delle parti di trasferire all’utilizzatore la proprietà del veicolo, mediante il riscatto, da esercitarsi al termine della durata della locazione finanziaria.

In questa ipotesi, come precisato dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 66/E del 20 giugno 2012, la società di leasing potrà applicare l’aliquota agevolata sia sul prezzo di riscatto sia sui canoni di locazione finanziaria.

Inoltre, per l’applicazione dell’Iva al 4% occorre che, al momento della stipula del contratto di leasing:

La società di leasing, a sua volta, dovrà comunicare all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dell’operazione.

Dalla data di stipula del contratto decorre:

Il mancato rispetto di quest’ultima condizione è causa di decadenza dal beneficio (tranne l’ipotesi in cui la cessione sia dovuta alla necessità di nuovi o diversi adattamenti del mezzo).

L’esenzione permanente dal pagamento del bollo

È possibile essere esentati dal pagamento del bollo auto per gli stessi veicoli indicati nella tabella di pagina 5, con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata (2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelle diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico).

L’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata alla persona con disabilità sia quando l’intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico.

L’ufficio competente per la concessione dell’esenzione è l’ufficio tributi dell’ente Regione. Nelle regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti l’interessato può rivolgersi all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.

Per la gestione delle pratiche di esenzione alcune regioni si avvalgono dell’Aci.

Se la persona con disabilità possiede più veicoli, l’esenzione spetta solo per uno di essi: egli stesso, al momento della presentazione della documentazione, indicherà la targa dell’auto prescelta.

Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).

Per fruire dell’esenzione la persona con disabilità deve, solo per il primo anno, presentare all’ufficio competente (o spedire per raccomandata A/R) la documentazione prevista (vedi, più avanti, il paragrafo dedicato).

I documenti vanno presentati entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento.

Una volta riconosciuta, l’esenzione è valida anche per gli anni successivi, senza che l’interessato ripresenti l’istanza e invii nuovamente la documentazione.

Tuttavia, dal momento in cui vengono meno le condizioni per avere diritto al beneficio (per esempio perché l’auto viene venduta) l’interessato deve comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione.

Gli uffici che ricevono l’istanza trasmettono al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria i dati contenuti nella stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo di veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente è fiscalmente a carico).

Devono inoltre dare notizia agli interessati sia dell’inserimento del veicolo tra quelli ammessi all’esenzione sia dell’eventuale non accoglimento dell’istanza.

L’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

I veicoli destinati al trasporto o alla guida di persone con disabilità (appartenenti alle categorie indicate nella tabella del paragrafo “Per quali veicoli”), sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà.

L’esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.

Il beneficio è riconosciuto sia per la prima iscrizione al PRA di un veicolo nuovo sia per la trascrizione di un passaggio di proprietà di un veicolo usato.

L’esenzione deve essere richiesta esclusivamente al PRA territorialmente competente e spetta anche in caso di intestazione del veicolo al familiare del quale la persona con disabilità è fiscalmente a carico.

Quando le agevolazioni sono concesse al familiare della persona con disabilità

Può beneficiare delle agevolazioni sopra descritte (Irpef, Iva, bollo, imposta di trascrizione) il familiare che ne sostiene la spesa, a condizione che la persona con disabilità sia a suo carico ai fini fiscali.

In questo caso, il documento comprovante la spesa può essere intestato indifferentemente alla persona con disabilità o al familiare del quale egli risulti a carico.

Per essere considerata “fiscalmente a carico” la persona con disabilità deve avere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro (4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni).

Per il raggiungimento di questo limite non va tenuto conto dei redditi esenti, come, per esempio, le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.

Superando il limite di reddito, le agevolazioni spettano unicamente alla persona con disabilità: per poterne beneficiare è necessario, quindi, che i documenti di spesa siano a lui intestati e non al suo familiare.

La documentazione

Si indicano, di seguito, i documenti che la persona con disabilità deve produrre quando non è necessario l’adattamento del veicolo.

Per la documentazione e le altre specifiche condizioni applicabili nei confronti delle persone con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affette da grave limitazione alla capacità di deambulazione) si rinvia al paragrafo successivo.

  1. Certificazione attestante la condizione di disabilità:
    • per il non vedente e il sordo, occorre un certificato, rilasciato da una Commissione medica pubblica, che attesta la sua condizione
    • per la persona con disabilità psichica o mentale, è richiesto
      • il “verbale di accertamento dell’handicap”, emesso dalla Commissione medica dell’Asl (o da quella integrata Asl-Inps), dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di disabilità grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992), di natura psichica o mentale
      • il “certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento” (legge n. 18/1980 e legge n. 508/1988), emesso  dalla  Commissione  per  l’accertamento dell’invalidità civile di cui alla legge 295/1990

Riguardo alla certificazione medica richiesta, con la circolare n. 21 del 23 aprile 2010 l’Agenzia delle entrate ha fornito le seguenti precisazioni.

  1. Le persone con disabilità psichica o mentale, come previsto per le altre categorie, conservano il diritto a richiedere i benefici fiscali per l’acquisto di veicoli anche quando la certificazione di gravità è attestata (invece che dalla commissione medica dell’Asl) dalla Commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità, purché il certificato evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della

Non può essere considerata idonea, invece, la certificazione che attesta genericamente che la persona è invalida. Per esempio, non si può ritenere valido un certificato contenente la seguente attestazione “…con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita”. In tal caso, infatti, anche se rilasciata da una Commissione medica pubblica, la certificazione non consente di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale.

  1. Le persone con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, analogamente a quanto detto al punto precedente, possono documentare lo stato di disabilità grave mediante una certificazione di invalidità rilasciata da una Commissione medica pubblica, attestante specificatamente “l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore”. È necessario, comunque, che il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della
  1. Per le persone affette da sindrome di Down, rientranti nella categoria dei disabili psichici o mentali, è ritenuta ugualmente valida la certificazione rilasciata dal proprio medico di base che, pertanto, può essere prodotta per richiedere le agevolazioni fiscali in sostituzione del verbale di accertamento emesso dalla Commissione medica. È tuttavia necessario che a tali soggetti sia riconosciuta l’indennità di
  2. La possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto dell’auto non è preclusa nei casi in cui l’indennità di accompagnamento, comunque riconosciuta dalla competente Commissione per l’accertamento di invalidità, è sostituita da altre forme di assistenza (per esempio, il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un ente pubblico). Le agevolazioni fiscali non competono, invece, ai minori titolari dell’indennità di frequenza. Quest’ultima indennità è riconosciuta, infatti, a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale dei suddetti minori ed è, tra l’altro, incompatibile con l’indennità di accompagnamento.
  1. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (solo per usufruire dell’Iva al 4%)

Con la dichiarazione occorre attestare che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato.

Per l’acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

  1. Fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi, o autocertificazione

Se il veicolo è intestato al familiare della persona con disabilità, dalla dichiarazione dei redditi deve risultare che egli è fiscalmente a carico dell’intestatario dell’auto.

SEMPLIFICAZIONI SULLE CERTIFICAZIONI

Riguardo alle certificazioni delle persone con disabilità, l’art. 4 del decreto legge n. 5/2012 ha introdotto importanti semplificazioni.

In particolare, è stato previsto che i verbali di accertamento dell’invalidità delle Commissioni mediche integrate devono riportare anche la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per poter richiedere le agevolazioni fiscali relative ai veicoli (nonché per il rilascio del contrassegno invalidi) e ai sussidi tecnici e informatici volti a favorire l’autonomia e l’autosufficienza delle persone con disabilità.

Pertanto, i nuovi certificati rilasciati dalle Commissioni mediche integrate, oltre ad accertare lo stato di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità del soggetto, devono stabilire anche se sono soddisfatti:

Gli stessi certificati, a seconda del tipo di disabilità riscontrata, riportano che la persona è:

Le Commissioni mediche rilasciano il certificato alla persona con disabilità in due distinte versioni: la prima copia riporta le indicazioni sopra esposte in forma estesa, la seconda, invece, è rilasciata in versione “omissis” (per motivi di privacy) e indica, nella parte relativa alle agevolazioni fiscali, i soli riferimenti normativi relativi al tipo di disabilità.

Per i certificati emessi ai sensi dell’art. 4 del decreto legge n. 5/2012, quindi, la detrazione è subordinata all’indicazione nei predetti certificati della norma fiscale di riferimento (in versione estesa oppure “omissis”). Per i verbali privi di questi riferimenti normativi, per accedere ai benefici fiscali il contribuente dovrà richiedere l’integrazione/rettifica del certificato emesso dalla Commissione medica integrata, a meno che dallo stesso certificato non sia possibile evincere inequivocabilmente la spettanza delle agevolazioni.

Regole particolari per le persone con ridotte o impedite capacità motorie

Per la persona con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetta da grave limitazione alla capacità di deambulazione) il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui egli (anche se trasportato) è affetto. Non è necessario che la persona con disabilità fruisca dell’indennità di accompagnamento.

La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato rilasciato dalla Commissione medica competente o da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera. Nel caso in cui la patologia stessa escluda o limiti l’uso degli arti inferiori non è necessaria l’esplicita indicazione sul certificato della ridotta o impedita capacità motoria.

Oltre che per le auto e gli autocaravan (per questi ultimi veicoli può essere riconosciuta solo la detrazione Irpef), le persone appartenenti a questa categoria di disabilità possono usufruire delle agevolazioni anche sui seguenti veicoli: per quali veicoli?

L’adattamento del veicolo

Per le persone con ridotte o impedite capacità motorie l’adattamento del veicolo è una condizione necessaria per poter richiedere tutte le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione).

Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione a seguito di collaudo effettuato presso gli uffici della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione. Essi possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida sia soltanto la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere la persona con disabilità in condizione di accedervi.

Gli adattamenti al sistema di guida devono corrispondere a quelli prescritti dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida e spettano solo alle persone con ridotte o impedite capacità motorie titolari di patente speciale.

Per i titolari di patente speciale si considera “adattato” anche il veicolo dotato di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida.

Per le persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, titolari di patente speciale, la detrazione spetta a condizione che il veicolo sia adattato al sistema di guida o anche alla carrozzeria e alla sistemazione interna del veicolo, per consentire alla persona con disabilità di guidare. Invece, per chi non è titolare di patente speciale, la detrazione spetta a condizione che gli adattamenti siano riferiti alla struttura della carrozzeria o alla sistemazione interna dei veicoli per consentire l’accompagnamento della persona con disabilità.

Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano, a titolo esemplificativo, i seguenti:

Quando, per una sopravvenuta disabilità, è necessario adattare un veicolo acquistato in precedenza senza agevolazioni, le spese per l’adattamento concorrono al limite massimo di spesa di 18.075,99 euro, consentito nell’arco di quattro anni per l’acquisto e la manutenzione dei veicoli adattati. Tale arco temporale decorre dalla data di iscrizione dell’adattamento nella carta di circolazione.La detrazione Irpef spetta anche per le spese sostenute per le riparazioni degli adattamenti (compresi i pezzi di ricambio necessari alle stesse) realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità. Queste spese, che concorrono insieme al costo di acquisto del veicolo al raggiungimento del limite massimo di spesa (18.075,99 euro), devono essere state sostenute nei quattro anni dall’acquisto del veicolo e non sono rateizzabili.

L’Iva agevolata sugli acquisti

Per le agevolazioni Iva sugli acquisti dei veicoli effettuati dalle persone con disabilità con ridotte capacità motorie, valgono le seguenti regole:

  1. l’acquisto può riguardare – oltre agli autoveicoli – anche motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico della persona con disabilità
  2. il veicolo deve essere adattato alla ridotta capacità motoria della persona con disabilità prima dell’acquisto (o perché così prodotto in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore)
  3. l’Iva agevolata al 4% si applica anche per le prestazioni rese da officine per adattare i predetti veicoli, anche non nuovi di fabbrica, alla riparazione degli adattamenti, ai relativi acquisti di accessori e

Gli obblighi dell’impresa

Per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata, l’impresa che vende accessori e strumenti relativi ai veicoli adattati, o che effettua prestazioni di servizio, deve emettere fattura (anche quando non richiesta dal cliente) con l’annotazione che si tratta di operazione effettuata ai sensi della legge n. 97/86 e della legge n. 449/97, ovvero della legge n. 342/2000.

Per la vendita di accessori o per le prestazioni eseguite da officine, è sufficiente menzionare la legge n. 449/97.

Nel caso di importazione gli estremi della legge n. 97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale.

La  documentazione

Oltre ai documenti indicati nel paragrafo precedente, le persone con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione) devono presentare:

  1. fotocopia della patente di guida speciale, o fotocopia del foglio rosa “speciale” (solo per i disabili che guidano). Per la detrazione Irpef si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida, sia da parte della persona con disabilità sia del familiare del quale risulta fiscalmente a carico
  2. solo per l’agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o per l’acquisto di accessori, autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di disabilità comportante ridotte capacità motorie permanenti, come attestato dalla certificazione medica in possesso. Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che la persona con disabilità è fiscalmente a carico dell’acquirente o del committente (se ricorre questa ipotesi)
  3. fotocopia della carta di circolazione, da cui risulti che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di una persona con disabilità titolare di patente speciale, oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria
  4. copia della “certificazione di handicap o di invalidità” rilasciata da una Commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni. In essa deve essere esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità.

RIEPILOGO AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO VEICOLO 

PERSONA CON DISABILITÀ OBBLIGO ADATTAMENTO VEICOLO CERTIFICAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DISABILITÀ
 

 

 

con impedite o ridotte capacità motorie permanenti

SI

l’adattamento deve essere funzionale alla minorazione di tipo motorio di cui la persona con disabilità è affetta e risultare dalla carta di circolazione.

Verbale della Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/1992 o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra. Nelle certificazioni deve essere esplicitata la natura motoria della disabilità ad eccezione del caso in cui la patologia stessa escluda o limiti l’uso degli arti inferiori
 

 

 

con grave limitazione alla capacità

di deambulazione

 

 

 

NO

Verbale della Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/1992, che attesti la grave e permanente limitazione della capacità di deambulazione o da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra che attesti la gravità della patologia e faccia esplicito riferimento all’impossibilità di deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore.
 

 

pluriamputato

 

 

NO

Verbale della Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/1992 o da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra nella quale sia indicata la pluriamputazione e la gravità della minorazione
con disabilità psichica o mentale di gravità tale

da aver determinato il riconoscimento dell’indennità

di accompagnamento

 

 

NO

Verbale di accertamento dell’invalidità emesso dalla Commissione medica pubblica dalla quale risulti che il soggetto si trova in situazione di disabilità psichica o mentale grave. Riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (legge n.18/1980 e legge n.508/1988)
con sindrome di Down titolare dell’indennità di accompagnamento  

NO

Certificazione del medico di base che attesti che il soggetto è affetto da sindrome di Down.

Riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (legge 18/1980 e legge n.508/1988)

 

 

non vedente (ciechi totali, parziali,

ipovedenti gravi)

 

 

 

NO

Certificazione rilasciata dalla Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento della cecità o Verbale della Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/1992 o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra
 

 

sordo (sordità dalla nascita

o preverbale)

 

 

 

NO

Certificazione rilasciata dalla Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento della sordità o Verbale della Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/1992 o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra

 

 


TABELLE DI DETRAIBILITA’ PARTITE IVA ETC.

Tabella riassuntiva sulla fiscalità dell’auto: le percentuali di deducibilità e detraibilità per le diverse forme di gestione dell’auto

UTILIZZO VEICOLO

IMPOSTE DIRETTE DEDUCIBILITÀ
VEICOLI E SERVIZI

DETRAIBILITÀ IVA
VEICOLI E SERVIZI

ESERCENTE ARTE O PROFESSIONE per non più di un veicolo o di un veicolo per ciascun socio o associato (nel caso di attività svolta in forma associata)

ACQUISTO

20%

40% oppure
100% se dimostrato l’uso esclusivo aziendale

LEASING

20%

40% oppure
100% se dimostrato l’uso esclusivo aziendale

NOLEGGIO

20%

40% oppure
100% se dimostrato l’uso esclusivo aziendale

AZIENDE uso esclusivamente strumentale all’attività d’impresa o adibiti ad uso pubblico

ACQUISTO

100%

100%

LEASING

100%

100%

NOLEGGIO

100%

100%

AZIENDE uso non esclusivamente strumentale all’attività d’impresa

ACQUISTO

20%

40% oppure
100% se dimostrato l’uso esclusivo aziendale

LEASING

20%

40% oppure
100% se dimostrato l’uso esclusivo aziendale

NOLEGGIO

20%

40% oppure
100% se dimostrato l’uso esclusivo aziendale

AGENTE O RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO

ACQUISTO

80%*

100%

LEASING

80%*

100%

NOLEGGIO

80%*

100%

* LIMITI ALLA DEDUCIBILITA DELLE IMPOSTE DIRETTE relative ai VEICOLO (non ci sono limiti per i SERVIZI) per Esercenti Arte o Professione e Aziende se uso non esclusivamente strumentale all’attività d’impresa:


ACQUISTO: fino a €.18.075,99 – LEASING: ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino a €.18.075,99 con ragguaglio annuo – NOLEGGIO: costi canone noleggio fino ad €.3.615,20 con ragguaglio annuo

per Agenti o rappresentati di commercio:


ACQUISTO: fino a €.25.822,84 – LEASING: ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino a €.25.822,84 on ragguaglio annuo – NOLEGGIO: costi canone noleggio fino ad € 5.164,57 con ragguaglio annuo

  

AUTO IN USO PROMISCUO A DIPENDENTI per la maggior parte del periodo d’imposta

IMPOSTE DIRETTE DEDUCIBILITÀ
VEICOLI E SERVIZI

DETRAIBILITÀ IVA
VEICOLI E SERVIZI

In caso di addebito in busta paga del benefit

ACQUISTO

70%

40%

LEASING

70%

40%

NOLEGGIO

70%

40%

In caso di benefit addebitato con fattura soggetta ad IVA

ACQUISTO

70%

100%

LEASING

70%

100%

NOLEGGIO

70%

100%

NOTE

Quanto
indicato vale sia per le Aziende che per gli Esercenti arti o professioni.

Le auto assegnate ad amministratori di società non rientrano tra le “auto in uso promiscuo a dipendenti”.

Le auto assegnate in uso promiscuo a dipendenti non sono soggette al limite massimo di deducibilità di un costo di €.18.075,99  (acquisto), di un ammontare di canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino a €.18.075,99 con ragguaglio annuo (leasing) o di costi canone noleggio fino a €.3.615,20 annui (noleggio).